(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 52 del 10 novembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Attribuzione di risorse 1. La presente legge, al fine di dare attuazione alla decisione del consiglio dell'Unione europea che, in data 3 dicembre 2001, ha proclamato l'anno 2003 quale «anno europeo per i disabili», attribuisce le risorse destinate allo sport di cui all'unita' previsionale di base 3.14.37 del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2003, fino ad un massimo del 50 per cento dell'intero stanziamento, ad enti locali, associazioni e federazioni sportive, anche se beneficiari di contributi negli anni precedenti, che organizzano manifestazioni sportive per i portatori di handicap ed intendono adeguare, completare e ristrutturare impianti idonei all'attivita' sportiva per i soggetti diversamente abili nonche' acquistare per gli stessi attrezzature sportive. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono sottoposti per l'anno 2003 a limiti di spesa.