(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
            Regione Campania n. 52 del 10 novembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Attribuzione di risorse
    1.  La  presente legge, al fine di dare attuazione alla decisione
del  consiglio  dell'Unione  europea che, in data 3 dicembre 2001, ha
proclamato   l'anno   2003  quale  «anno  europeo  per  i  disabili»,
attribuisce  le  risorse  destinate  allo  sport  di  cui  all'unita'
previsionale di base 3.14.37 del bilancio di previsione della Regione
Campania  per  l'anno finanziario 2003, fino ad un massimo del 50 per
cento  dell'intero  stanziamento,  ad  enti  locali,  associazioni  e
federazioni  sportive,  anche se beneficiari di contributi negli anni
precedenti,  che  organizzano manifestazioni sportive per i portatori
di   handicap  ed  intendono  adeguare,  completare  e  ristrutturare
impianti  idonei  all'attivita'  sportiva per i soggetti diversamente
abili nonche' acquistare per gli stessi attrezzature sportive.
    2.  I contributi di cui al comma 1 non sono sottoposti per l'anno
2003 a limiti di spesa.